lunedì 5 maggio 2008

PARCO NAZIONALE VAL D'AGRI

Cari amici,
spero di farvi cosa gradita nel riprodurre il ricorso contro il Parco della Val D'Agri depositato oggi.
Angelo Dente






ECC.MO T.A.R. LAZIO - ROMA
Ricorso
per il “Partito dei Cacciatori - Caccia Pesca Natura”, in persona del legale rappresentante p.t. Avv. Angelo DENTE, nonché dal predetto legale rappresentante anche in proprio, rappresentato e difeso - giusta procura a margine – dall’Avv. Marcello FORTUNATO con il quale elettivamente domicilia in Roma alla via degli Avignonesi nn. 113/16 presso lo studio dell’Avv. Lodovico Visone;contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t.;
avverso e per l’annullamento – previa sospensione
a – del Decreto del Presidente della Repubblica dell’08.12.2007, pubblicato su G.U. n. 55 del 05.03.2008, con il quale è stato istituito il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Val d’Agri - Lagonegrese;
b - della delibera di Consiglio della Regione Basilicata n. 552 del 23.12.2002, con la quale è stata “acquisita l’intesa con la Regione Balisicata sull’istituzione del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Val d’Agri - Lagonegrese”;
c - della delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 978 del 04.12.2003, con la quale sono stati proposti i siti di importanza comunitaria codd. IT9210035; IT92210115; IT92210240; IT9210205; IT9210180; IT9210170; IT9210005; IT9210143; IT9210110; IT9210195; IT9210200; IT9210045, non conosciuta;
d - ove e per quanto occorra, delle risultanze delle riunioni dalla Conferenza unificata Stato - Regioni in sede tecnica del 05.06.2003, del 20.10.2003, del 10.01.2005 e del 19.01.2006, non conosciute;
e - - ove e per quanto occorra, delle risultanze delle riunioni dalla Conferenza unificata Stato - Regioni in sede politica del 15.12.2005 e del 26.01.2006, non conosciute;
f - ove e per quanto occorra, della delibera della Giunta della Regione Basilicata n. 809 del 05.06.2006;
g - ove tutt’ora efficace, del Decreto del Presidente della Repubblica del 25.07.2006;
h - della delibera di Giunta n. 537 del 17.04.2007, riportante l’ “intesa della Regione Basilicata con il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio preliminare alla istituzione del Parco Nazionale Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese”, in seguito al rinnovo di istruttoria imposto dalla Corte dei Conti con nota prot. n. 66/17 del 07.09.2006, non conosciuta;
i - della nota prot. n. 69/CU del 20.09.2007 della Conferenza unificata Stato Regioni, con la quale è stato approvato il nuovo schema di decreto istitutivo del “Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Val d’Agri - Lagonegrese”;
l - della delibera del Consiglio dei Ministri del 09.11.2007, non conosciuta;
m - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
FATTO
1 – L’art. 34 comma 6 lett. f della l. n. 394/91 ha inserito il comprensorio dell’ “Appennino Lucano, Val d’Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Voturino, Viggiano, Sirino e Raparo)” tra le aree da includere in via prioritaria nei cc.dd. “programmi triennali di intervento”, disciplinati dalla Legge quadro sulle aree protette.
2 – La suddetta previsione, in seguito alla soppressione dei programmi triennali operata dell’art. 76 del D. Lgs. n. 112 del 31.03.1998, è stata ripresa dalla L. n. 426 del 09.12.1998, la quale
a - all’art. 2, comma 7, ha conferito espresso mandato al Ministero dell’ambiente (ora, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) a procedere - “entro 180 giorni” dalla sua entrata in vigore - alla perimetrazione provvisoria dell’istituendo Parco ed alla fissazione delle opportune misure di salvaguardia;
b - all’art. 2, comma 23, ha previsto l’obbligo dell’Ente Statale di acquisire una preventiva intesa con la Regione, il cui territorio fosse interessato dall’istituzione del Parco.
3 - Per l’effetto, con nota SCN/DG/12727 del 02.08.2000, il Ministero - all’esito di una prima istruttoria - ha trasmesso alla Regione Basilicata lo schema di decreto istitutivo del Parco, in uno alla relativa cartografia, ai fini della prescritta “intesa”.
Con delibera di Consiglio Regionale n. 552 del 23.12.2002, però, la Regione Basilicata ha negato l’intesa, demandando ad un successivo approfondimento istruttorio l’esatta individuazione delle aree da sottoporre a vincolo.
4 – Senonchè, la nuova proposta di perimetrazione dell’istituendo Parco da parte del Ministero dell’Ambiente non è mai tornata alla Regione ai fini dell’acquisizione del provvedimento d’intesa prescritto dall’art. 2 - comma 23 della L. n. 426/98.
Ed infatti, acquisito il parere prot. n. 910/CU del 26.01.2006 - peraltro negativo - della Conferenza Stato Regioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 D. Lgs n. 281/97 e 3 l. n. 394/91, le risultanze istruttorie del Ministero dell’Ambiente sono de plano confluite nel Decreto del Presidente della Repubblica del 25.07.2006, con il quale - appunto - è stato istituito il Parco Nazionale ed approvato il regolamento interno.
Attesa la manifesta illegittimità di tale primo decreto istitutivo, con nota n. 66/17 del 07.09.2006, la Corte dei Conti, in sede di controllo, non ha ammesso il predetto D.P.R. al visto di registrazione, osservando, in particolare, la mancanza di un parere favorevole della Conferenza Unificata Stato - Regioni e, soprattutto, l’assenza della preventiva intesa da parte della Regione Basilicata in ordine alla nuova perimetrazione dell’istituendo Parco.
7 – Sulla base di tale provvedimento, all’Amministrazione procedente non è rimasta altra scelta che rinnovare - ancora una volta - l’istruttoria prescritta dalla L. n. 394/91, adeguandola alle prescrizioni della Corte dei Conti.
8 - Per l’effetto, ha nuovamente trasmesso alla Regione Basilicata sia lo schema di decreto istitutivo del Parco che la nuova perimetrazione territoriale.
9 - Con delibera n. 537 del 17.04.2007, l’Ente Regionale ha quindi sancito una nuova “intesa … con il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio preliminare alla istituzione del Parco Nazionale Appennino Lucano, Val d’Agri, Lagonegrese”, attraverso - però - un provvedimento a sua volta viziato - tra l’altro – da evidente incompetenza.
Ed infatti il predetto atto di intesa è stato adottato dalla Giunta e non - come il precedente - dal Consiglio Regionale, competente all’adozione del provvedimento de quo, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Regionale approvato con L. n. 350 del 22.05.1971.
10 - Del predetto - insuperabile - vizio di incompetenza - tuttavia - non si è tenuto conto né in sede di adozione del parere della Conferenza Stato - Regione (nota CU/69 del 20.09.2007, stavolta favorevole alla nuova perimetrazione proposta dal Ministero dell’Ambiente) né - tantomeno - all’atto dell’emanazione del D.P.R. impugnato (emanato in data 08.12.2007 e pubblicato su G.U. n. 55 del 05.03.2008), con il quale - per la seconda volta (!) - è stato istituito il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Val d’Agri - Lagonegrese.
11 - Ma non solo.
Dall’analisi delle superfici considerate nella nuova perimetrazione proposta dal Ministero dell’Ambiente emerge che esse superano il limite inderogabile imposto dall’art. 10 della L. n. 157 del 11.02.1992 (“norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) con specifico riferimento ai territori nei quali - come nella specie - è interdetta l’attività venatoria.
Ed infatti - come si evince dalla documentazione tecnica allegata - l’area interessata dal nuovo Parco Nazionale, sommata a quelle già sottoposte al divieto di attività venatoria, supera di gran lunga il limite del 30% del territorio agro - silvo pastorale di cui al predetto art. 10 L. n. 157/92.
12 - Quanto detto da esattamente conto dell’illegittimità degli atti impugnati i quali vanno sicuramente annullati, previa sospensione - per i seguenti
MOTIVI
I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 2 COMMA 7 DELLA L. N. 394/91 COSI’ COME MODIFICATO DALL’ ART. 2 COMMA 23 DELLA L. N. 426/98; ART. 8 L. N. 394/91; ART. 76 e SS. D. LGS. N. 112/98) - VIOLAZIONE DELL’ART. 11 COMMI 8 E 17 DELLO STATUTO DELLA REGIONE BASILICATA APPROVATO CON L. N. 350 del 22.05.1971 - ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO - SVIAMENTO) - INCOMPETENZA
1.1 - In via preliminare ed assorbente, si evidenzia che il D.P.R. istitutivo del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Val d’Agri - Lagonegrese è sicuramente viziato da incompetenza dell’Organo Regionale che ha adottato il provvedimento di “intesa” sulla nuova perimetrazione proposta dal Ministero dell’Ambiente.
Ed infatti, il procedimento tracciato dal legislatore nazionale per l’istituzione di nuovi parchi nazionali prevede:
a - un “apposito provvedimento legislativo” (art. 8 comma 6 L. n. 394/91)
b - il parere obbligatorio non vincolante della Conferenza Stato - Regioni (art. 77 D. Lgs. n. 112/98);
c - l’emanazione di un espresso atto “d’intesa” da parte della Regione interessata all’Istituzione del Parco.
1.2 - Con riferimento alla fattispecie oggetto del presente gravame, il predetto atto d’intesa, stanti i suoi evidenti e macroscopici effetti sull’assetto territoriale della Regione Basilicata, rientra nell’ambito degli atti di esclusiva competenza del Consiglio, come emerge dalla lettura dell’art. 11, commi 8 e 17 dello Statuto Regionale, approvato con L. n. 350 del 22.05.1971.
1.3 - Non a caso, la Regione Basilicata ha respinto la prima proposta di perimetrazione proposta dal Ministero dell’Ambiente con nota prot. n. SCN/DG/12727 del 02.08.2000, proprio con delibera del Consiglio Regionale (n. 552 del 23.12.2002).
In tale esatto contesto, è evidente che in seguito alla riproposizione della nuova perimetrazione dell’istituendo Parco Nazionale da parte del Ministero dell’Ambiente per effetto:
a - della mancata approvazione della prima proposta da parte Consiglio Regionale;
b - della nota n. 66/17 del 07.09.2006, con la quale la Corte dei Conti non ha ammesso al visto di registrazione il primo D.P.R. istitutivo del Parco (del 25.07.2006);
il nuovo atto di intesa doveva essere adottato dal Consiglio Regionale e non invece - come è accaduto - dalla Giunta.
In tale esatto contesto, è evidente l’illegittimità della delibera di Giunta n. 537 del 17.04.2007 e, quindi, - per l’effetto – di tutti gli atti ad essa consequenziali.
II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 10 E 21 L. N. 157/1992 IN RELAZIONE ALL’ART. 3 DELLA L. N. 241/90) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO - SVIAMENTO)
2.1 - Ai sensi dell’art. 10 della L. n. 157/92 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), “il territorio agro - silvo - pastorale di ogni regione è destinato per quota dal 20 a 30 per cento a protezione della fauna selvatica … in dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni”.
2.2 - Mediante la predetta disposizione, il legislatore ha inteso garantire un effettivo bilanciamento di interessi - entrambi di rango costituzionale - tra la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica e l’esercizio dell’attività venatoria, il cui ruolo indispensabile per il controllo e la diffusione delle specie animali esistenti - specie quelle erbivore - è unanimemente riconosciuto sia dalle stesse organizzazioni ambientaliste che dall’autorità giurisdizionale, non ultima la Corte Costituzionale (da ultima, Corte Cost. Sent. n. 169/99).
2.3 - In tale esatto contesto, si giustifica la sussistenza di un provvedimento di rango normativo volto a limitare il potere dalla P.A. di imporre un divieto assoluto all’attività venatoria ad una percentuale non superiore al 30% del complessivo territorio agro - silvo - pastorale di ogni regione.
2.4 - E ciò, con riferimento non solo - come previsto testualmente in rubrica - ai “piani venatori”, ma, soprattutto, alle “altre leggi o disposizioni” cui discenda - come nella specie - un espresso divieto all’attività venatoria
Tale circostanza ricorre certamente nella specie posto che - ai sensi dell’art. 21 della L. n. 157/1992 - l’istituzione di un parco nazionale e/o una riserva naturale comporta di per sé l’insorgere di un divieto assoluto all’esercizio della predetta attività nell’ambito dell’intera area interessata dal perimetro del parco.
2.5 - Con l’ovvia conseguenza che - nell’ambito del complesso procedimento preordinato ad identificare l’esatta perimetrazione dell’istituendo Parco Nazionale - la P.A. avrebbe dovuto procedere
a - alla ricognizione delle aree “agro - silvo - pastorali” complessivamente esistenti sul territorio della Regione Basilicata;
b - all’esatta individuazione di quelle già sottoposte a divieto venatorio;
c - all’eventuale stralcio dalla perimetrazione dell’istituendo parco nazionale di una superficie pari - quantomeno - a quella in eccesso rispetto al vincolo del 30% imposto dall’art. 10 della l. n. 157/92.
2.6 - Nulla di tutto questo è dato riscontrare nella fattispecie in esame.
Ed infatti - come emerge dalla semplice lettura della relazione tecnica depositata in atti - l’istituzione del Parco Nazionale ha esteso il vincolo all’attività venatoria su complessivi 210.616 Ha a fronte dei 716.837 Ha disponibili.
2.7 - Per l’effetto, nella Regione Basilicata la caccia risulta vietata su una superficie territoriale pari al 37% di quella disponibile (stima arrotondata per difetto), ben al di sopra - quindi - al tetto del 30% imposto dalla L.n. 157/92.
E ciò, a definitiva conferma dell’illegittimità delle scelte pianificatorie della P.A..
III - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 2 COMMA 7 DELLA L. N. 394/91 COSI’ COME MODIFICATO DALL’ ART. 2 COMMA 23 DELLA L. N. 426/98; ART. 7 D. LGS. N. 281/97; ART. 3 L. N. 394/91; ART. 76 e SS. D. LGS. N. 112/98) - VIOLAZIONE DELL’ART. 11 COMMI 8 E 17 DELLO STATUTO DELLA REGIONE BASILICATA APPROVATO CON L. N. 350 del 22.05.1971 - ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO - SVIAMENTO)
3.1 - Sotto un ulteriore - ed autonomo - profilo, si evidenzia che l’intero procedimento di perimetrazione e istituzione del Parco difetta insanabilmente di uno dei pareri tipici indefittibilmente richiesti dalla legge quadro sulle aree protette.
3.2 - Sul punto, si evidenzia che nell’originario costrutto della l.n. 393/91 era previsto l’intervento obbligatorio di due differenti organismi consultivi: il Comitato per le aree naturali protette e la Consulta tecnica per le aree naturali protette.
3.3 - In particolare, la Consulta tecnica “è costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali” (si cfr. art. 3 l.n. 394/91).
Ebbene, se per effetto dell’art. 7 del D.Lgs. n. 281/97 le competenze del Comitato sono transitate integralmente alla Conferenza Stato - Regioni, quelle della Consulta sono rimaste completamente inalterate.
Sennonché - a quanto è dato sapere - alcun atto del procedimento istitutivo del Parco Nazionale ha registrato l’intervento e/o il parere della Consulta.
E ciò a definitiva conferma dell’illegittimità degli atti impugnati.
Istanza di Sospensione.
Il danno è grave ed irreparabile.
Per effetto dei provvedimenti impugnati, nella Regione Basilicata viene inibito l’esercizio dell’attività venatoria su una superficie agro - silvo - pastorale ben superiore rispetto al limite inderogabile del 30% della superficie disponibile, prescritto dalla l. n. 157/92.
Coincidente con l’interesse pubblico è anche quello ad una corretta gestione dell’attività di caccia anche in considerazione della riconosciuta funzione di controllo del prelievo venatorio nei confronti della proliferazione delle specie animali esistenti, specie quelle erbivore.
P.Q.M.
Accogliersi il presente ricorso, in uno all’istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze del presente giudizio.
Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/02, si dichiara che per il presente giudizio sarà corrisposto il contributo unificato nella misura fissa pari ad € 500,00.
Salerno/Roma 05.05.2008

Avv. Marcello FORTUNATO









RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1 LEGGE 21 GENNAIO 1994
N. 53
Io sottoscritto Avv. Marcello FORTUNATO in virtù dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 7 della Legge 21.01.1994 n. 53 del Consiglio dell’Ordine di Salerno del 30.06.06, previa iscrizione al n. 82/08 del mio registro cronologico, per conto del “Partito dei Cacciatori – Caccia Pesca Natura”, in persona del legale rappresentante p.t., Avv. Angelo Dente, nonché dal predetto legale rappresentante anche in proprio, delega in atti, ho notificato il suesteso ricorso a:
(Reg. Cron. n. 82/08) – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T. – DOMICILIATO OPE LEGIS PRESSO L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO – VIA DEI PORTOGHESI N. 12 – 00186 - ROMA
spedendone copia conforme all’originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76307264673-7 spedita dall’Ufficio Postale di Salerno Centro.
Salerno, 05.05.2008 Avv. Marcello FORTUNATO


(Reg. Cron. n. 82/08) – MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. – DOMICILIATO OPE LEGIS PRESSO L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO – VIA DEI PORTOGHESI N. 12 – 00186 - ROMA spedendone copia conforme all’originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76307264681-7 spedita dall’Ufficio Postale di Salerno Centro.
Salerno, 05.05.2008 Avv. Marcello FORTUNATO
(Reg. Cron. n. 82/08) – MINISTERO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. – DOMICILIATO OPE LEGIS PRESSO L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO – VIA DEI PORTOGHESI N. 12 – 00186 - ROMA spedendone copia conforme all’originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76307264676-0 spedita dall’Ufficio Postale di Salerno Centro.
Salerno, 05.05.2008 Avv. Marcello FORTUNATO



(Reg. Cron. n. 82/08) – REGIONE BASILICATA – IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENANTE P.T. – DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DELL’ENTE – VIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 4 – 85100 – POTENZA spedendone copia conforme all’originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76307264675-9 spedita dall’Ufficio Postale di Salerno Centro.
Salerno, 05.05.2008 Avv. Marcello FORTUNATO



(Reg. Cron. n. 82/08) – PROVINCIA DI POTENZA - IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. - DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DELLA PROVINCIA – PIAZZA MARIO PAGANO N. 1 – 85100 – POTENZA
spedendone copia conforme all’originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76307264678-2 spedita dall’Ufficio Postale di Salerno Centro.
Salerno, 05.05.2008 Avv. Marcello FORTUNATO




(Reg. Cron. n. 82/08) – COMUNE DI GALLICCHIO - IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. – DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA CASA COMUNALE – VIA GIOVANNI XXIII N. 1 – 85010 – GALLICCHIO (PZ) spedendone copia conforme all’originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76307264679-3 spedita dall’Ufficio Postale di Salerno Centro.
Salerno, 05.05.2008 Avv. Marcello FORTUNATO



(Reg. Cron. n. 82/08) – COMUNE DI LAGONEGRO – IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. – DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA CASA COMUNALE – 85042 – LAGONEGRO (PZ) spedendone copia conforme all’originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76307264672-6 spedita dall’Ufficio Postale di Salerno Centro.
Salerno, 05.05.2008 Avv. Marcello FORTUNATO



(Reg. Cron. n. 82/08) – SIG. DARIO GIOIA – VIA ANGELO DIEGO N. 3 – 85043 – LATRONICO (PZ) spedendone copia conforme all’originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76307264806-6 spedita dall’Ufficio Postale di Salerno Centro.
Salerno, 05.05.2008 Avv. Marcello FORTUNATO



(Reg. Cron. n. 82/08) – ENTE PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO LUCANO – VAL D’AGRI – LAGONEGRESE - IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. – DOMICILIATO OPE LEGIS PRESSO L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO – VIA DEI PORTOGHESI N. 12 – 00186 - ROMA spedendone copia conforme all’originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76307265221-1 spedita dall’Ufficio Postale di Salerno Centro.
Salerno, 05.05.2008 Avv. Marcello FORTUNATO



(Reg. Cron. n. 82/08) – ENTE PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO LUCANO – VAL D’AGRI – LAGONEGRESE – PRESSO IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. – DOMICILIATO OPE LEGIS PRESSO L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO – VIA DEI PORTOGHESI N. 12 – 00186 - ROMA spedendone copia conforme all’originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76307264677-1 spedita dall’Ufficio Postale di Salerno Centro.
Salerno, 05.05.2008 Avv. Marcello FORTUNATO

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